La disciplina prevista dagli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), come modificato dal d.lgs. 97/2016, consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Società, distinguendo:

  • Accesso civico semplice: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1, d.lgs. 33/13);
  • Accesso civico generalizzato: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13).

 

A.   COME PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta è gratuita e non necessita di motivazione. Deve essere presentata attraverso la compilazione di uno dei due moduli di seguito riportati, in relazione al tipo di Accesso da effettuare.

 

Tipologia di istanza Destinatario Recapito
Accesso civico semplice Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 06-854491
Accesso civico generalizzato Al Responsabile della Divisione Compliance e Societario  /

 

B.   MODALITA' DI INVIO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO:
  • mediante PEC all’indirizzo accesso.civico@postacert.consip.it
  • a mezzo Posta al seguente indirizzo: Consip S.p.A. - Via Isonzo n. 19/E – 00198 Roma - in tal caso la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
  • a Mano direttamente presso la sede legale della Società, all’indirizzo di cui sopra - in tal caso la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
  • via Email all’indirizzo accesso.civico@postacert.consip.it - in tal caso la richiesta si considera validamente presentata se inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata, purché nel messaggio venga indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa) o venga allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Le comunicazioni inviate al citato indirizzo email verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se attinenti a una richiesta di accesso civico.

 

C.   LA RISPOSTA

La Società provvede, nei termini di legge, come nel seguito schematizzato:

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La Società, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, provvede alla pubblicazione del contenuto richiesto sul sito, se non pubblicato, e trasmette al richiedente il collegamento ipertestuale dello stesso. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, al richiedente viene segnalato, sempre entro il predetto termine, il relativo collegamento ipertestuale.
Qualora la richiesta riguardi, parzialmente o totalmente, contenuti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, la Società provvede a rigettare, parzialmente o totalmente, la richiesta, fornendo la motivazione ed indicando altresì i mezzi di riesame e di ricorso giurisdizionale esperibili.

Rigetto, ritardo o mancata risposta

Il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, di cui all'articolo 2, comma 9-bis, L. 241/1990 e successive modificazioni, al fine di ricevere quanto richiesto in prima istanza, attraverso la compilazione del modulo nel seguito riportato. 

 

Tipologia di istanza
Destinatario
Al Titolare del potere sostitutivo, individuato nella persona dell’Amministratore Delegato della Società

Il ricorso potrà essere inoltrato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo Modalità di invio della richiesta di accesso; nel caso in cui il richiedente utilizzi il canale Email/PEC, dovrà trasmettere il ricorso al seguente indirizzo di posta: postaconsip@postacert.consip.it.
L’Amministratore Delegato, provvederà a dare opportuno riscontro entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso, dandone contestuale informativa al RPCT.

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La Società, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, se ritenuta accoglibile, provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione. In tale arco temporale i termini sono sospesi.

Esclusioni e limitazioni all’Accesso civico generalizzato

L’Accesso civico generalizzato può essere escluso o limitato dalla Società, mediante opportuna motivazione, ai sensi dell’art. 5 bis d.lgs. 33/13, nel caso in cui la richiesta possa generare un pregiudizio concreto alla tutela:

a)    di interessi pubblici inerenti: 

  • la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
  • la sicurezza nazionale; 
  • la difesa e le questioni militari; 
  • le relazioni internazionali; 
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
  • il regolare svolgimento di attività ispettive. 

b)    di interessi privati inerenti: 

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La richiesta viene, altresì, negata per i casi di Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
In caso di limitazioni parziali ai documenti/dati/informazioni richiesti, la Società deve consentire l’accesso agli altri dati o alle altre parti del documento. 

Rigetto totale o parziale dell’istanza di Accesso o mancata risposta

Nei casi di rigetto totale o parziale della richiesta di Accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro i termini previsti, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, utilizzando il modulo di seguito riportato, da inoltrare secondo le modalità di cui al precedente paragrafo Modalità di invio della richiesta di accesso.

Mancato accoglimento totale o parziale dell’opposizione dei controinteressati

In caso di mancato accoglimento, totale o parziale, dell’opposizione dei controinteressati, questi possono presentare richiesta di riesame al RPCT, utilizzando il modulo di seguito riportato, da inoltrare secondo le modalità di cui al precedente paragrafo Modalità di invio della richiesta di accesso.
Nel caso in cui il richiedente/controinteressato utilizzi il canale Email/PEC, dovrà trasmettere l’istanza al seguente indirizzo di posta: accesso.civico@postacert.consip.it.

 

Tipologia di istanza
Destinatario
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare e a decidere in merito alla richiesta di riesame, fornendo opportuna ed adeguata motivazione.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a) del Decreto trasparenza, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10  giorni.

 

FORME DI IMPUGNAZIONE ALTERNATIVE

Avverso la decisione della Società o in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 c.p.a. di cui al d.lgs. 104/2010.

 

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI O DOCUMENTALE

L’Accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, resta disciplinato da tali norme oltre che dal Regolamento per l’Accesso agli Atti della Consip S.p.A. A tal fine, si rinvia all’apposita sezione presente sul sito della Società Bacheca accessi agli atti.

Infine, qualora l’Accesso documentale venga negato dalla Società, in quanto motivato dall’esigenza di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, la Società procede a rigettare l’eventuale richiesta di Accesso civico generalizzato riferita ai medesimi dati/informazioni/documenti, qualora la stessa sia identica e presentata, anche da altri soggetti, nel medesimo contesto temporale.

 

  

Pagina aggiornata il 18/10/2023