IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Il D. Lgs 24/2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)” nel recepire le indicazioni della Direttiva predetta, intende garantire la protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni di comportamenti illeciti (cd. violazioni) - sia in termini di riservatezza che di tutela da ritorsioni - in quanto, con la segnalazione delle violazioni, tali soggetti contribuiscono all’emersione di situazioni pregiudizievoli per l’Amministrazione o Ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. 
La segnalazione può essere effettuata tramite il “canale interno” attivato presso l’ente (art. 4 D.Lgs. 24/2023), oppure attraverso il “canale esterno” di segnalazione attivato presso ANAC che può essere utilizzato solo laddove si verifichino particolari condizioni, specificamente previste dal legislatore (art. 7 D.Lgs. 24/2023).
In aggiunta ai predetti canali di segnalazione, il legislatore ha previsto anche la possibilità di effettuare la “divulgazione pubblica” al ricorrere di determinate condizioni, per il cui dettaglio e approfondimento si rimanda alle previsioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo...

 

Il WHISTLEBLOWER E GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING 

Il segnalante (cd. whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo: si intendono, pertanto, oltre ai dipendenti, anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, i collaboratori esterni, i tirocinanti retribuiti e non, i membri degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. 
Ne deriva che il presupposto per effettuare una segnalazione risiede nell’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l’ente, nel quale il primo opera in virtù di attività lavorative o professionali, presenti o anche passate.

Oltre al whistleblower, nell’ambito del Sistema di whistleblowing rilevano anche altre figure, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Tra queste rientrano:
•    il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
•    le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
•    i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il medesimo un rapporto abituale e corrente. 
 

LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve avere ad oggetto la descrizione di comportamenti illeciti che comportino la violazione di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione, commesse nell’ambito dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.
La tipologia di comportamenti illeciti, atti, comportamenti o omissioni, che possono essere oggetto della stessa, sono normativamente indicati all’art. 2 lettera a) del D. Lgs 24/2023.
È indispensabile che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni; pertanto, la segnalazione deve contenere:
-    le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
-    la descrizione del fatto;
-    le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione.
 

IL SISTEMA DI WHISTLEBOWING IN CONSIP - CANALE INTERNO

Consip ha istituito un canale di segnalazione interna (piattaforma informatica web-based) ad uso dei dipendenti e dei soggetti esterni, che consente la gestione delle segnalazioni, garantendo la riservatezza e la tutela del whistleblower e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione.
Per la trasmissione delle segnalazioni interne, il whistleblower dovrà avvalersi prioritariamente della piattaforma informatica.
In subordine, la Società garantisce al whistleblower la possibilità di effettuare le segnalazioni in forma orale attraverso un sistema di telefonata guidata al numero dedicato, indicato nella presente pagina. 
A seguito della segnalazione mediante telefonata guidata, il whistleblower può richiedere, fornendo adeguata motivazione, un incontro diretto che l’OdV/RPCT si riservano di concedere, laddove necessario per approfondire gli elementi della segnalazione. In tal caso, l’incontro - fissato entro un termine ragionevole - è documentato mediante verbale che il whistleblower deve verificare e confermare mediante la propria sottoscrizione, previa rettifica laddove necessario.
Il Sistema di whistleblowing adottato dalla Società prevede che la segnalazione interna possa essere indirizzata al RPCT o all’OdV o ad entrambi per quanto di rispettiva competenza.
 

AVVISO:  Con riferimento alle segnalazioni relative a condotte illecite commesse attraverso i mercati telematici gestiti con piattaforma di e-procurement Acquistinrete, nello specifico Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) e SDAPA (Sistema Dinamico della PA), si segnala che, in considerazione della terzietà di Consip nel rapporto contrattuale intercorrente tra le Amministrazioni e i fornitori, le segnalazioni di eventuali illeciti commessi attraverso i predetti mercati telematici devono essere trasmesse agli organi di controllo dell’Amministrazione direttamente coinvolta nel rapporto contrattuale.

 

 

SEGNALAZIONE ATTRAVERSO PIATTAFORMA INFORMATICA (SCRITTA)
L’accesso alla piattaforma informatica è consentito sia agli utenti che effettuano la registrazione che agli utenti non registrati (anonimi), mediante il seguente indirizzo:
                                                                                              https://spaan.wb33.it/WB33/CONSIP/Account/Login

La Società rende accessibile il Sistema di whistleblowing tramite il sito internet Consip, nell’apposita pagina denominata “Whistleblowing” e nella sezione “Società Trasparente” all’interno delle sotto-sezioni dedicate all’OdV e al RPCT.
Sulla piattaforma informatica possono, pertanto, essere effettuate:

-    segnalazione da utente registrato: provvedendo alla registrazione ed autenticazione con le relative credenziali di accesso;
-    segnalazione anonima: senza alcuna registrazione da parte dell’utente utilizzando la funzionalità “Invia segnalazione anonima” presente sulla piattaforma.
Le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma sono consultabili e scaricabili cliccando sul seguente link: Tutorial 

In particolare si evidenzia che nella piattaforma informatica, viene sempre garantita la riservatezza del whistleblower, mediante separazione dei dati identificativi del whistleblower, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti, dal contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del whistleblower nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario e sia previsto dalla legge; inoltre è mantenuto riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa. 

A)Segnalazione da utenti registrati

Per effettuare una segnalazione come utente registrato, il whistleblower deve provvedere alla registrazione sulla piattaforma informatica al fine di ottenere le proprie credenziali (username e password) da inserire per l’utilizzo del Sistema, in base alle istruzioni in tal senso impartite nell’ambito della piattaforma. 
Tali modalità:
- consentono al whistleblower - accedendo alla propria area riservata - di consultare lo stato della segnalazione (richiesta da gestire – richiesta gestita) ed il relativo dettaglio, di dialogare con l’Organo di controllo destinatario della segnalazione (OdV/RPCT) anche mediante invio di messaggi ed eventuali documenti;
- garantiscono al whistleblower la completa riservatezza, ai sensi delle previsioni normative vigenti.

La segnalazione viene, infatti, creata dal whistleblower all’interno dell’area a questi riservata e perviene al RPTC e/o all’OdV, senza che venga evidenziato il mittente.

B)Segnalazione anonima

Le segnalazioni “anonime”, effettuate senza identificazione del whistleblower, vengono prese in considerazione purché anch’esse adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
Sono considerate anonime le segnalazioni che sono trasmesse a mezzo della piattaforma informatica utilizzando la modalità “Invia segnalazione anonima”. In questo caso il whistleblower “anonimo”, ancorché sprovvisto di credenziali, ha comunque la facoltà di interagire con il RPCT e/o l’OdV mediante scambio di messaggi ed eventuali documenti, accedendo alla piattaforma con l’utilizzo del “codice della segnalazione” specifico, fornito automaticamente al momento dell’inserimento della segnalazione “anonima”.

 

SEGNALAZIONE MEDIANTE TELEFONATA GUIDATA (ORALE)

Il numero di telefono dedicato alle segnalazioni di illeciti per Consip SpA è: 0662290788
La segnalazione orale può essere effettuata mediante telefonata guidata utilizzando al predetto numero di telefono dedicato, associato alla piattaforma informatica web-based, previa informativa al whistleblower sulla registrazione e trascrizione della telefonata stessa. 
Il whistleblower deve fornire obbligatoriamente il proprio numero di cellulare al fine di consentire l’invio della conferma di ricevimento della segnalazione (link per accedere alla segnalazione e codice della segnalazione); il medesimo ha, invece, la possibilità di scegliere se fornire o meno i propri dati personali (nome, cognome, codice fiscale e dati di contatto). 
Ad ogni modo la riservatezza del whistleblower, del segnalato e degli ulteriori soggetti coinvolti, è sempre garantita. 
Al termine della telefonata registrata, il whistleblower riceve sul proprio numero di cellulare un sms contenente il link ed il codice per accedere alla propria segnalazione, presente sulla piattaforma web-based. Tramite l’accesso alla piattaforma, il whistleblower può verificare la trascrizione della telefonata (trascrizione in formato editabile), procedere alla convalida della trascrizione, verificare lo stato della segnalazione effettuata e dialogare con l’OdV/RPCT destinatario della segnalazione, mediante invio di messaggi ed eventuali documenti.

Le istruzioni per l’utilizzo del sistema sono consultabili e scaricabili cliccando sul seguente link: Tutorial 

CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE 

Il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna, mediante il canale istituito da ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a)    non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto;
b)    il whistleblower ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c)    il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d)    il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità e tempistiche nella gestione delle segnalazioni esterne sono illustrate dall’Autorità stessa nell’ambito del proprio canale di segnalazione.
Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio “whistleblowing”: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

 

LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO PER IL WHISTLEBLOWER

Il Sistema attivato da Consip prevede misure a garanzia della figura del whistleblower, tutelandone l’identità in termini di riservatezza e contrastando eventuali misure discriminatorie. 

Tutela della riservatezza 
L’identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.
L’identità del whistleblower è protetta dagli organi destinatari della segnalazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre Autorità competenti, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc). 
La tutela della riservatezza va, infatti, assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. 

Nei seguenti due casi, l’identità del whistleblower può essere rivelata solo previa: (i) comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e (ii) consenso espresso del whistleblower:
-    nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell’identità del whistleblower sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare;
-    nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è, inoltre, sottratta all’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013 e all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990; non può essere, pertanto, oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti (art. 24, co. 1, lett. a), L. 241/1990) ai sensi delle predette norme.

La riservatezza viene garantita anche a soggetti diversi dal whistleblower, quali:
o    il segnalato, vale a dire la persona fisica oggetto della segnalazione;
o    il facilitatore, sia per quanto riguarda l’identità, sia con riferimento all’attività in cui l’assistenza si concretizza;
o    le persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (es. testimoni).
Il segnalato non ha il diritto di essere informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito unicamente nell’ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti (i) a seguito della conclusione dell’attività di verifica e di analisi della segnalazione e(ii) nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione. 

Tutela dalle ritorsioni
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il soggetto tutelato (whistleblower), che, nell'interesse dell'integrità della Società/pubblica amministrazione, effettua una segnalazione interna o esterna o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può subire comportamenti ritorsivi.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 24/2023, si intende per ritorsione “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”. Trattasi quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. Oltre a quelle espressamente indicate nell’art. 17 del D.Lgs. 24/2023, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una revoca ingiustificata di incarichi; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi), etc.
La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto “tentata” oppure “minacciata”.
Il whistleblower, o altro soggetto incluso nella tutela (facilitatore; persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower; colleghi di lavoro del whistleblower ecc..), che ritiene di essere sottoposto a comportamenti ritorsivi per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata esclusivamente ad ANAC; le comunicazioni di ritorsioni sono trasmesse ad ANAC attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale della stessa.
Gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati dalla Società sono nulli. In particolare, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del whistleblower è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del whistleblower. 

 

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in base alle disposizioni contenute nel Sistema privacy della Società. 
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

 

Le modalità per la segnalazione di condotte illecite sono definite in apposite linee guida adottate dalla Società disponibili in formato pdf scaricabile al seguente link:
Linee guida per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing)