Commissioni di gara
Societa trasparente
Nella presente sotto-sezione sono pubblicati i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara bandite da Consip Spa. La composizione delle commissioni relative alle iniziative bandite è consultabile all’interno della pagina dedicata alla singola iniziativa, all’interno della sezione Bandi di gara e contratti.
CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA NELLE PROCEDURE BANDITE DALLA CONSIP PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONVENZIONI/ACCORDI QUADRO/CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO/CONTRATTI DI CONCESSIONE
Regole aggiornate al 15 giugno 2026
La Consip S.p.A., considerato che:
- l’art. 93 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata una commissione giudicatrice che può essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
- l’art. 93, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che i commissari siano in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali e siano scelti secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione;
- l’art. 93, co. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un Seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della Consip S.p.A., scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 del citato articolo.
La Consip S.p.A. ha adottato i seguenti criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici e del Seggio di gara.
Articolo 1 – Commissione/Seggio di gara nelle procedure di aggiudicazione
1. La Consip S.p.A. nomina:
- una Commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- un Seggio di gara nelle procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o costo.
Articolo 2 – Composizione della Commissione e Seggio di gara
1. Le Commissioni giudicatrici/Seggi di gara saranno sempre composte/i da 3 membri, salvo la possibilità per le Commissioni giudicatrici di portare il numero a 5 in presenza di gare caratterizzate da elementi che suggeriscono il ricorso a esperti in possesso di professionalità plurime e distinte (es: contratti misti di appalto; gare ripartite in più lotti funzionali/prestazionali con unica commissione giudicatrice; affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse).
2. I componenti sono selezionati tra il personale della Consip S.p.A. e sono individuati:
il Presidente, tra:
- il personale dirigente
- il personale preposto ad attività di coordinamento di aree o funzioni aziendali
- il personale con inquadramento contrattuale livello A1 (ai sensi del CCNL Metalmeccanico) aventi, in quest’ultimo caso, i seguenti requisiti:
- anzianità aziendale non inferiore ai 2 anni,
- aver partecipato ad almeno 2 Commissioni di gara negli ultimi 2 anni, di cui almeno una con la modalità di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
- aver preso parte ad apposito corso di formazione interna.
Si precisa che, il personale con inquadramento contrattuale livello A1 che ha già ricoperto il ruolo di Presidente di gara potrà continuare a ricoprire tale ruolo anche se dovesse venire a mancare nel tempo il possesso del requisito b.
- i commissari diversi dal Presidente, tra il personale dipendente.
3. Per le sole Commissioni giudicatrici, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o, in caso di gare su delega, di manifestata disponibilità di risorse da parte dell’Amministrazione, la Consip S.p.A. ricorrerà a soggetti esterni, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati con sorteggio dall’Elenco dei commissari esterni istituito da Consip ovvero, per gare su delega, tra una rosa fornita dall’Amministrazione delegante. Nel caso in cui l’Amministrazione delegante, a fronte della richiesta di Consip di fornire una rosa di candidati, procedesse a inviare un solo nominativo, in ragione alla carenza di risorse con competenze specifiche e/o per problemi di disponibilità rispetto alla tempistica prevista per l’espletamento dei lavori di Commissione, Consip procederà alla valutazione del singolo curriculum vitae per attestarne l’idoneità e in caso di esito negativo procederà con l’individuazione di un ulteriore membro interno.
4. Il ricorso a personale esterno o a funzionari delle Amministrazioni deleganti per ricoprire il ruolo di Presidente/commissario di gara è consentito solo per le Commissioni giudicatrici, mentre il Seggio di gara è composto dal personale della Consip S.p.A..
Articolo 3 – Selezione dei componenti della/del Commissione/Seggio di gara
1. La selezione dei componenti della/del Commissione/Seggio di gara avviene nel rispetto del principio di rotazione e alternanza. A tal fine il personale selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la Commissione/il Seggio dovrà variare dei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione. I commissari nominati per una fase di procedura bifasica (es. accordo quadro) non potranno essere nominati per la seconda fase (es. appalto specifico).
Il principio di rotazione prevede, altresì, ove trattasi di soggetti provenienti dall’Elenco dei commissari esterni, che chi ha ricoperto il ruolo di membro esterno di una Commissione per due volte nel corso del medesimo biennio, non potrà essere chiamato per altra immediatamente successiva per la quale possegga le competenze adeguate, anche se afferente a diversa categoria merceologica, tornando, dunque, ad essere disponibile solo dopo aver saltato almeno una selezione.
2. I commissari - incluso il Presidente - non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione/incarico tecnico o amministrativo relativamente all’appalto del cui affidamento si tratta; quindi, non possono essere nominati commissari:
- il Referente del Team di Gara (CM responsabile dell’iniziativa di gara);
- il RUP e il RdP relativo alla specifica gara;
- coloro che eseguono l’eventuale collaudo/verifica della fornitura/servizio oggetto della gara.
Articolo 4 – Requisiti dei componenti della/del Commissione/Seggio di gara
1. Per ricoprire il ruolo di Presidente/commissario come componenti della Commissione giudicatrice occorre essere esperti nello specifico settore a cui afferisce l’oggetto del contratto.
2. I componenti della/del Commissione/Seggio di gara non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 93, co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e, a tal fine, per l’accettazione dell’incarico e per il conseguente perfezionamento e spiegamento di effetti dell’atto di nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole.
Si precisa che costituiscono cause di incompatibilità e quindi di astensione tutte quelle elencate nella scheda di incompatibilità/conflitto di interessi che ogni Presidente/commissario dovrà firmare all’atto di insediamento della Commissione/Seggio di gara stessa/o. Non è, invece, di per sé causa di incompatibilità l’aver presenziato a riunioni, senza svolgere alcuna attività di rilievo (limitandosi alla mera presenza), con fornitori che partecipano alla gara.
Articolo 5 – Nomina dei componenti della/del Commissione/Seggio di gara
1. I componenti sono nominati dall’Amministratore Delegato della Consip S.p.A. con apposito atto che si perfeziona e diviene idoneo a produrre effetti, ai sensi dell’art. 93, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una volta che sia stata presa visione dell’elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interessi, con l’accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.