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AQ Digital Transformation 2 (ID 2536) - lotti 1, 3, 5 e 7 – estensione massimale

Categoria
Ultimo aggiornamento

Si informa che, a seguito della modifica del comma 10 dell’articolo 2 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” apportata dalla legge di conversione n. 50 del 20 aprile 2026, gli importi e i quantitativi massimi complessivi dei lotti 1, 3, 5 e 7 dell’Accordo Quadro Digital Transformation 2 -  prorogati fino ad aggiudicazione della nuova gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2026  - possono essere incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, come nel seguito indicato:

LOTTODESCRIZIONEMASSIMALEVALORE INCREMENTO
1Strategia della Trasformazione Digitale100.000.000,0050.000.000,00
3Gestione della Transizione Digitale – Nord20.000.000,0010.000.000,00
5Gestione della Transizione Digitale – Sud20.000.000,0010.000.000,00
7PMO – Centro30.000.000,0015.000.000,00

In relazione all'incremento dei massimali, gli aggiudicatari dei Lotti 1,3, 5 e 7 dell’ Accordo Quadro Digital Transformation 2 possono esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dal 21 aprile 2026.
La proroga della durata e l’incremento di massimale non intervengono sui lotti 2, 4, 6 e 8 che non erano in corso al 20 febbraio, data di entrata in vigore del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19.

 

 

Dl PNRR
2.10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aventi ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di sicurezza da remoto nonché l'affidamento di servizi di demand e di project management office (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro di cui al medesimo periodo sono incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, anche ove sia già stato raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento è autorizzato a condizione che riguardi accordi quadro, convenzioni o contratti quadro diversi da quelli per i quali un analogo incremento sia stato già disposto da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto dal presente comma, gli aggiudicatari degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.