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Fatturazione elettronica

Codice Univoco Ufficio Consip

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, Consip dal 31 marzo 2015 non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del decreto stesso. Pertanto, con riferimento ai contratti in essere con Consip, nonché per eventuali futuri rapporti contrattuali, si comunica il Codice IPA che dovrà essere indicato in via obbligatoria nelle fatture elettroniche con data di emissione successiva al 30 marzo 2015.

Codice univoco ufficio: UFC4IQ
 

Ai soli fini della liquidazione delle fatture del fornitore, laddove il contratto preveda il ricorso al subappalto/subaffidamento, occorre segnalare in ogni fattura l’utilizzo o meno dello stesso e, in caso affermativo, compilare il format "Durc" per la richiesta di regolarità contributiva del subappaltatore/subaffidatario -  da allegare in formato pdf/A ad ogni fattura elettronica.

Documenti
Singola Fattura - Dati relativi a subappaltatore/subaffidatario

 

Al fine di agevolare i fornitori nella corretta compilazione della fattura elettronica si riportano di seguito i suggerimenti per la sua corretta compilazione, come da indicazioni presenti nel sito www.fatturapa.gov.it e nell’allegato A del DM 55/2013.

 

Comunicazione relativa all’applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50

L'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 aprile 2017, è intervenuto a modificare l’art. 17 ter, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. A seguito della citata modifica normativa, Consip rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette all’applicazione del meccanismo dello split payment. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del medesimo D.L. n. 50/2017, tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Si ricorda, pertanto, che, all’interno della fattura elettronica, nella sezione relativa ai “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura”, l’esigibilità IVA deve recare la dicitura “S (scissione dei pagamenti)” invece di “I” (esigibilità immediata). Le fatture dei professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni, con le fondazioni e società controllate e le loro controllate, nonché con le società quotate al FITSE MIB sono esclusi dal 14 luglio 2018 (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta del decreto 87/2018, cd. decreto Dignità) dal meccanismo di riscossione dell’Iva dello Split payment.