Consip recepisce la Legge di Bilancio 2020 e offre alle PA la possibilità di utilizzare lo Sdapa anche per acquistare farmaci biologici, grazie alla possibilità di stipulare Convenzioni e Accordi quadro attraverso appalti specifici sul Sistema dinamico di acquisto
Dal 30 gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche possono negoziare sul bando del Sistema dinamico di acquisto (Sdapa) dedicato ai Farmaci messo a disposizione da Consip anche i farmaci biologici, grazie alla possibilità – introdotta con la Legge di bilancio 2020 e recepita all’interno del Capitolato d’Oneri dell’iniziativa – di utilizzare questo strumento per negoziare appalti specifici da cui derivano Convenzioni e Accordi quadro.
La recente novità apre nuovi e interessanti scenari per le amministrazioni, che da oggi potranno scegliere tra le diverse modalità di scelta del contraente quella più adatta a rispondere alle proprie esigenze.
Fino ad oggi le Amministrazioni potevano utilizzare lo Sdapa per l’aggiudicazione di appalti specifici ad un unico concorrente, il primo in graduatoria. Pertanto le amministrazioni non potevano acquistare sullo Sdapa i farmaci biologici, per i quali – in base alla Legge di Stabilità 2017 – è previsto l’obbligo di ricorso allo strumento dell’Accordo quadro, ma dovevano ricorrere all’Accordo quadro Consip farmaci biologici o indire procedure ad hoc al di fuori del Sistema dinamico.
Da oggi le amministrazioni potranno invece bandire gli Accordi quadro direttamente attraverso un appalto specifico su Sdapa, acquisendo i farmaci biologici con la stessa semplicità e velocità che contraddistinguono questo strumento. In tal modo avranno la possibilità di soddisfare il proprio fabbisogno di medicinali sia tradizionali sia biologici attraverso un unico canale di acquisto, razionalizzando il processo di approvvigionamento ed eliminando i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti legati alla pubblicazione e alla gestione di Accordi quadro ad hoc.
Più in generale, per acquisire tutte le tipologie di farmaci le amministrazioni potranno scegliere autonomamente la struttura di gara, differenziandola, se opportuno, per singoli lotti. Potranno, ad esempio, decidere di aggiudicare alcuni lotti al fornitore primo in graduatoria e altri lotti a più fornitori, nel caso in cui necessitino di disporre di più farmaci a base del medesimo principio attivo.
Inoltre, la novità introdotta dalla Legge di Bilancio consente anche ai soggetti aggregatori di avvalersi dello Sdapa Consip per stipulare Convenzioni che impegnino il fornitore aggiudicatario ad accettare ordini dalle amministrazioni di riferimento, fino al raggiungimento del massimale contrattuale, stipulando contratti che si perfezionano direttamente tra fornitore e amministrazione richiedente.
Tali possibilità aumentano ulteriormente la flessibilità dello strumento e si aggiungono ai già numerosi vantaggi offerti dallo Sdapa, tra cui, solo a titolo esemplificativo, la disponibilità di modelli di negoziazione già predisposti, la possibilità di costruire lotti secondo il principio dell’equivalenza terapeutica, la gestione più efficiente delle fasi di valutazione e aggiudicazione, la formulazione automatica della graduatoria di merito e la generazione di un report, di libera consultazione, contenente i prezzi di aggiudicazione di tutte le negoziazioni effettuate sullo Sdapa stesso.