25 Ottobre 2019

In merito alle recenti notizie di agenzia, in cui alcune sigle sindacali contestano gli esiti della gara Consip “Contact center in outsourcing ed. 2” con riferimento al costo del lavoro e al contratto collettivo nazionale applicato, l’Azienda precisa che la scelta del contratto collettivo da applicare in una gara di appalto, così come chiarito dalla giurisprudenza, rientra tra le prerogative dell’impresa, col solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto, configurandosi, di contro, un’indebita lesione del principio di libera iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione.

D'altro canto il divieto di compressione della libertà imprenditoriale rende non condivisibile la critica rivolta alla possibilità che un concorrente ad una gara di call center possa indicare un costo del lavoro al minuto per il servizio di cui trattasi inferiore a quello indicato nelle Tabelle ministeriali allegate al D.D. 77/2018, anche laddove applichi un contratto collettivo diverso da quello TLC e sebbene i relativi valori economici, pur inferiori a quelli delle Tabelle, siano rispettosi dei minimi salari inderogabili definiti dal proprio contratto.

Peraltro, nel caso di specie, le Tabelle in questione – che giova ricordare, al pari di quelle adottate in altri contesti merceologici, sono comunque espressive di valori medi – sono successive tanto alla pubblicazione della gara tanto al termine entro il quale gli operatori erano chiamati a presentare offerta, con la conseguenza che, fermo quanto sopra rappresentato, i concorrenti erano comunque nell’impossibilità di esprimere prezzi che ne tenessero conto.