23 Maggio 2022

A seguito dei recenti articoli di stampa - nei quali le associazioni di categoria delle imprese della ristorazione e distribuzione commerciale hanno portato all’attenzione il tema delle commissioni elevate che i propri associati sono tenuti a versare alle società emettitrici di buoni pasto nell’ambito delle procedure di gara pubbliche - Consip in vista della prossima pubblicazione della gara “Buoni pasto ed. 10” precisa quanto di seguito.

Le ultime due edizioni della gara per il servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto hanno necessariamente tenuto conto delle previsioni normative tutt’ora vigenti ed in particolare del comma 6, lett. a) dell’art. 144 del D.Lgs 50/2016 che prevede: «Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali: a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti».

La richiamata disposizione, come noto, ha introdotto un’interdipendenza tra sconto riconosciuto dalla Società emettitrice alla PA e commissione applicata dalla Società emettitrice agli esercenti, tale per cui quest’ultima debba essere in ogni caso uguale o superiore allo sconto offerto in gara sul valore nominale dei buoni pasto.

Tale previsione consente di premiare l’impegno dalla Società emettitrice a mantenere uguale (e non superiore) la commissione da applicare agli esercenti allo sconto offerto alla PA, ma non più di premiare la Società emettitrice in grado di ridurre lo sconto all’esercente.

Stante il contesto normativo invariato, la nuova edizione della gara Consip non potrà che uniformarsi a quanto previsto dalla richiamata normativa. Ciò premesso le soluzioni che saranno adottate sono quelle che, a quadro normativo vigente, cercano di contemperare le esigenze di tutte le parti coinvolte, ferme restando le auspicabili evoluzioni del quadro normativo volte a rendere più efficiente il sistema.