12 Febbraio 2020
Sul tema BUONI PASTO, relativamente agli aspetti inerenti “normativa e specifici vincoli di legge”, si precisa quanto di seguito:
- Prima del “Correttivo Appalti” (D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017) – che ha modificato il Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016), ovvero la “cornice giuridica” del sistema nazionale degli acquisti pubblici – le stazioni appaltanti avevano autonomia nella progettazione delle gare relative al settore dei Buoni Pasto
- Infatti, Consip bandiva procedure di gara in cui venivano premiate le società emettitrici che applicavano condizioni meno gravose per gli esercenti, bilanciando gli equilibri tra i diversi attori
- Con il “Correttivo al Codice Appalti”, il Legislatore ha voluto definire i criteri economici di aggiudicazione (art. 144, comma 6 lett. a), ad esempio imponendo alle società emettitrici una relazione tra ribasso offerto alle amministrazioni e commissione applicata agli esercenti (non inferiore al ribasso offerto)
- Rispetto a tale regola di legge, per mitigare l’effetto negativo sugli esercenti, Consip ha solo potuto prevedere un punteggio premiante nel caso di equivalenza tra ribasso offerto e commissione applicata
- Consip, pur consapevole delle problematiche del “Sistema-Buoni Pasto”, ad oggi non può che applicare, come tutte le altre stazioni appaltanti, il quadro normativo vigente.
Stante quanto sopra - dalla valutazione complessiva del “Sistema Buoni Pasto” - può emergere l’opportunità di avviare una revisione del quadro di riferimento, da attuare coinvolgendo tutti i principali attori di filiera: istituzioni, operatori economici, amministrazioni.