12 Febbraio 2020

Sul tema BUONI PASTO, relativamente agli aspetti inerenti “normativa e specifici vincoli di legge”, si precisa quanto di seguito:

  1. Prima del “Correttivo Appalti” (D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017) – che ha modificato il Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016), ovvero la “cornice giuridica” del sistema nazionale degli acquisti pubblici – le stazioni appaltanti avevano autonomia nella progettazione delle gare relative al settore dei Buoni Pasto
  2. Infatti, Consip bandiva procedure di gara in cui venivano premiate le società emettitrici che applicavano condizioni meno gravose per gli esercenti, bilanciando gli equilibri tra i diversi attori
  3. Con il “Correttivo al Codice Appalti”, il Legislatore ha voluto definire i criteri economici di aggiudicazione (art. 144, comma 6 lett. a), ad esempio imponendo alle società emettitrici una relazione tra ribasso offerto alle amministrazioni e commissione applicata agli esercenti (non inferiore al ribasso offerto)
  4. Rispetto a tale regola di legge, per mitigare l’effetto negativo sugli esercenti, Consip ha solo potuto prevedere un punteggio premiante nel caso di equivalenza tra ribasso offerto e commissione applicata
  5. Consip, pur consapevole delle problematiche del “Sistema-Buoni Pasto”, ad oggi non può che applicare, come tutte le altre stazioni appaltanti, il quadro normativo vigente.

 

Stante quanto sopra - dalla valutazione complessiva del “Sistema Buoni Pasto” - può emergere l’opportunità di avviare una revisione del quadro di riferimento, da attuare coinvolgendo tutti i principali attori di filiera: istituzioni, operatori economici, amministrazioni.