Image

10 ottobre 2018 - Il Parlamento europeo, con una recentissima comunicazione stampa[1], che suggella il lavoro svolto della Commissione IMCO, ha espresso la propria contrarietà sulla lentezza con cui i Paesi Membri stanno recependo gli indirizzi degli appalti pubblici per lavori, beni e servizi, secondo le linee strategiche e le puntuali previsioni normative contenute nella Direttiva 2014/24/UE. Le linee strategiche sono principalmente quattro: semplificazione, flessibilità, apertura del mercato alle micro, piccole e medie imprese e superamento del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Rispetto a quest’ultimo pilastro strategico, la Direttiva 2014/24/EU recita all’articolo 67: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Il testo sancisce quello che molti esperti hanno considerato - e non a torto - un passaggio epocale: la valutazione di aspetti economici e qualitativi rappresenta il criterio di aggiudicazione di riferimento, quello da utilizzarsi in “normali” circostanze. Il prezzo più basso non è affatto escluso, ma viene relegato a un caso estremo, come dire, un’eccezione alla regola.

Valutare aspetti qualitativi ed economici sembrerebbe profilare quindi un’ampia libertà di scelta per le stazioni appaltanti. Come dire, la tanto declamata “flessibilità” nelle strategie di procurement non può che fondarsi sulla possibilità-necessità di permettere al mercato della fornitura di presentare soluzioni eterogenee.

Il nostro policy maker nazionale va ben oltre quello continentale, rilanciando: “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 percento.” (art. 95, comma 10-bis, d.lgs. 56/2017).

L’obbligo introdotto nella normativa italiana è, quindi, più stringente rispetto al dettato europeo: non ci si limita ad affermare che il criterio “principe” è quello del miglior rapporto qualità-prezzo, ma si spingono le amministrazioni a dare agli aspetti qualitativi un peso che non sia mai inferiore al 70% nella valutazione complessiva. Una posizione decisa, anzi una sfida aperta a consuetudini di lunga data che hanno visto spesso le amministrazioni ad adottare versioni molto timide del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Quali i vantaggi ? Le amministrazioni possono (finalmente!) ricevere soluzioni innovative anche senza ricorrere a procedure particolarmente sofisticate come il Dialogo Competitivo o il Partenariato per l’Innovazione; le imprese sono (finalmente!!) messe in condizione di differenziarsi, segnalando il proprio potenziale di qualità che, alla fin dei conti, dovrebbe sostanziare il paradigma del procurement pubblico come leva per lo sviluppo sociale ed economico.

Ma, c’è un “però”. La varietà delle offerte, stimolate dal peso preponderante della componente “qualità”, unitamente alle fisiologiche diversità di altre condizioni contrattuali, producono e produrranno inevitabilmente acquisti eterogenei tra le amministrazioni. Insomma, alcune beneficeranno di aspetti qualitativi più elevati (es. livelli di servizio, frequenza dei servizi di assistenza, PC più potenti e con schede grafiche di ultima generazione) pagando un prezzo più elevato, mentre altre arriveranno a un risultato parzialmente diverso. Detto diversamente, il rapporto qualità-prezzo mai inferiore a 70-30 allarga l’insieme degli esiti possibili anche quando, apparentemente, amministrazioni diverse gestiscono procedure di gara per prodotti/servizi che sembrano simili. Ma è proprio la “reazione chimica” tra aspetti qualitativi premianti, condizioni contrattuali, caratteristiche distintive dell’Amministrazione e, non da ultimo, la dinamica competitiva tra le imprese che determineranno l’esito finale.

In qualsiasi contesto maturo e ben informato, un qualunque esercizio che miri a confrontare gli esiti di gara tra due amministrazioni diverse dovrebbe partire dall’assunto che i risultati sono fisiologicamente diversi. É quindi necessario uno pseudo-processo di autocoscienza: “pere e mele” non si possono confrontare direttamente. Peggio! Non si possono confrontare tra loro neanche diverse varietà. La prima operazione da portare a termine è, allora, convertire oggetti eterogenei in entità omogenee, misurando l’impatto delle diverse soluzioni qualitative sul prezzo finale.

Confrontare direttamente i prezzi, al di là della dimostrazione di non conoscenza del significato ontologico del criterio di aggiudicazione al miglior rapporto qualità-prezzo, può essere al più un inutile esercizio retorico che sicuramente non contribuisce alla comprensione della difficoltà nella gestione degli appalti da parte delle amministrazioni. Nel peggiore dei casi, sparge semi di falsa conoscenza che, come sempre, hanno buon gioco a sedurre neofiti.

 

[1] www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180926IPR14423/public-procurement-call-for-better-implementation-and-use-of-quality-criteria