In questa sezione viene presentato un quadro riassuntivo dei principali provvedimenti che interessano la costituzione, i compiti e l'attività di Consip.

Compiti di Consip:

  • Articolo 4 comma 3 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: attività ad essa affidate con provvedimenti normativi; attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement nonché le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Normativa primaria

  • Legge 23 dicembre 1999 n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000): disciplina delle Convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi e disciplina del benchmark delle convenzioni quadro (art. 26).
  • Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001),  art. 58: le Convenzioni quadro di cui all’art. 26 della l. 488/99 sono stipulate da Consip per conto del Ministero dell’economia e delle finanze e  definizione dell’ambito soggettivo  delle convenzioni quadro.
  • legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): obbligo di ricorso per determinate amministrazioni alle convenzioni quadro di Consip e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (art. 1 commi 449-450); previsione di meccanismi di remunerazione degli acquisti a carico degli aggiudicatari delle gare Consip (art. 1 comma 453).
  • Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): possibilità di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip da parte di tutte le stazioni appaltanti (art. 2 comma 573); individuazione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze delle gare su delega cui le amministrazioni statali centrali sono tenute a ricorrere (art. 2 comma 574).
  • Legge 23 dicembre 2009 n. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) art. 2: Conclusione da parte di Consip di accordi quadro cui possono aderire tutte le stazioni appaltanti (comma 225); le stazioni appaltanti adottano, per l’acquisto di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di Consip (comma 225); possibilità di stipula da parte di Consip e delle centrali di committenza regionali delle convenzioni quadro ex art. 26 della l. 488/99 anche in sede di aggiudicazione degli appalti specifici basati su un accordo quadro (comma 226).
  • Decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni in L. 6 luglio 2012, n. 94: modifiche al regime degli obblighi di ricorso a strumenti messi a disposizione di Consip e ampliamento dei soggetti che possono ricorrere ai detti strumenti (art. 7); possibilità di utilizzo di erogazioni liberali effettuate verso la PA per acquisti attraverso convenzioni Consip e MEPA (art. 13 ter).
  • Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", articolo 1: previsione della nullità dei contratti stipulati in violazione di determinati obblighi di ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip (comma 1); disciplina dei “contratti ponte” : ovvero, le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi ricorrendo alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali acquistano autonomamente -nel caso di indisponibilità della convenzione quadro – solo per la durata e la misura necessaria e i contratti sono sottoposti a condizione risolutiva (comma 3); nell’ambito del MEPA, possibilità dell’introduzione di sezioni specializzate (comma 6); per specifiche ed individuate categorie merceologiche altamente standardizzabili, obbligo di approvvigionamento  attraverso Convenzioni, AQ o ricorso a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della centrale di committenza regionale di riferimento (comma7); Il Ministero dell’Economia e delle Finanze cura tramite Consip lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti (comma 17).  Articolo 15: previsioni in tema di obblighi di utilizzo per gli enti del SSN degli strumenti telematici messi a disposizione di Consip.
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità), art. 1: possibilità di stipula, nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di accordi quadro per l’aggiudicazione di concessioni di servizi (comma 157); fermi gli obblighi di ricorso a strumenti Consip previsti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali  procedono agli acquisti attraverso strumenti informatici propri o messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze (comma 158).
  • Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, articolo 9: si prevede l’istituzione di un elenco di soggetti aggregatori, del quale fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza regionale. Si prevede inoltre l’istituzione del Tavolo dei soggetti aggregatori coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con DPCM sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure individuate e che per queste l’ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che procedono in violazione degli adempimenti previsti dalla norma. E’ istituito il Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per il finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori.
  • Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016): estensione dell’ambito soggettivo dell’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip e al MePA per gli enti nazionali di previdenza e assistenza fiscale e per le agenzie fiscali (art. 1 comma 495); estensione a tutte le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere alle convenzioni e agli AQ di Consip (art.1 commi 496/497); introduzione dell’obbligo del rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip per le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico (art. 1 comma 498); gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione (art. 1 comma 504); definizione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle caratteristiche essenziali in relazione alle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip (art. 1 comma 507); possibilità, per le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni quadro, di procedere ad acquisti autonomi solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo (art. 1 comma 510); disciplina specifica di approvvigionamento per gli enti del SSN relativamente alle categorie merceologiche sanitarie contenute nel DPCM di cui all’art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014 (art. 1 commi 548 e ss.); fermi gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalla normativa vigente, introduzione di specifici obblighi di ricorso centralizzati per l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività indicati nel Piano triennale per l’informatica predisposto da AGID; possibilità di procedere ad acquisti autonomi nel settore informatico esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo qualora il bene/servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione (art. 1 commi 512 e ss.).
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019: introduzione dell’obbligo per le amministrazioni statali, per gli enti previdenziali e per le agenzie fiscali di ricorrere a Consip nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, per le acquisizioni indicate come strategiche nel Piano triennale per l’informatica predisposto da AGID (art. 1 comma 419); il Ministero dell’economia e delle finanze avvia una sperimentazione, nel contesto del Programma di razionalizzazione, come acquirente unico per determinate merceologie per il medesimo Ministero e per il Ministero dell’interno (art. 1 comma 415).
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Realizzazione, da parte degli enti locali, di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica tali da ottenere specifiche riduzioni dei consumi (art. 1 comma 697). Tali interventi di efficientamento e di adeguamento normativo possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip (art. 1 comma 698).
  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -  Innalzamento della soglia degli acquisti per cui è obbligatorio il ricorso al MePA da 1.000 euro a 5.000 euro (art. 1 comma 130); Consip si avvale del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato per i giudizi relativi alle attività del Programma di razionalizzazione (art. 1 comma 771); a decorrere dal 2020, internalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari da parte delle scuole (art. 1 comma 760).
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
    • Possibilità per Consip di svolgere attività di centrale di committenza anche per lavori ulteriori rispetto a quelli di manutenzione (art. 1, comma 582) e di svolgere procedure per concessioni di servizi nell’ambito del Programma (art. 1, comma 583);
    • fermo restando l’obbligo prevalente di ricorso alle convenzioni-quadro e al MePA, per le amministrazioni statali e le scuole e le università e le agenzie fiscali, in assenza di convenzioni o MePA, diventano obbligatori anche gli accordi quadro stipulati da Consip e lo SDAPA (art. 1, commi 583-584);
    • ove previsto dal bando di gara, le convenzioni-quadro possono essere stipulate anche a favore soltanto di specifiche tipologie di amministrazioni o per specifici ambiti territoriali (art. 1, comma 585);
    • le convenzioni-quadro e gli accordi-quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di  acquisizione (SDA) (con applicazione dello stand still period) (art. 1, comma 586);
  • Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. Decreto Sostegni – bis). Estensione del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al contenzioso relativo alle altre attività che Consip svolge per conto di Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato.
  • Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Possibilità per Consip di stipulare accordi quadro riservati a specifiche tipologie di amministrazioni o per specifici ambiti territoriali (art. 49, comma 4).

Normativa secondaria

Consip nella digitalizzazione della PA

  • Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” prevede che Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza in tema di agenda digitale relativamente a Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti-quadro per l’acquisizione di applicativi informatici e per l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici della PA (art. 4 comma 3 quater). 

Attività di centrale di committenza

  • Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 29)  - "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"- prevede che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché gli enti di previdenza e assistenza sociale, possono avvalersi di Consip S.p.A. nella sua qualità di Centrale di Committenza.
  • Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” prevede che Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi (art. 4 comma 3 ter); il d.l. n. 76/2020, all’art. 31, comma 5, ha introdotto una deroga a tale disposizione, prevedendo che, per la realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, Sogei - in veste di innovation procurement broker - procede autonomamente all’acquisto dei relativi beni e servizi.
  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014) prevede disposizioni in tema di ricorso a Consip per le acquisizioni di beni e servizi da parte delle amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione Europea, finalizzati all’attuazione dei detti programmi (art.1 comma 248).
  • Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante  “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale […] prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi da parte delle autorità di gestione, di certificazione e di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea (art. 9 comma 8 bis).

Altre attività

  • Tenuta del registro dei revisori legali e del registro di tirocinio: ai sensi del d. lgs. n. 39 del 29 gennaio 2010, pubblicato nella G.U. n. 68 del 23 marzo 2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", il Ministero dell'Economia e delle Finanze (RGS) ha affidato a Consip S.p.A. le attività di supporto ai compiti del Ministero in tema di tenuta del Registro dei revisori legali dei conti e del Registro dei tirocinanti.
  • Gestione e valorizzazione delle partecipazioni azionarie della PA:  a seguito della fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip S.p.A., disposta dall’ articolo 1,comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le attività di supporto nella gestione e valorizzazione delle partecipazioni detenute dalla PA sono state affidate a Consip.
  • Supporto per la gestione e il controllo degli interventi di politica comunitaria: Consip supporta la Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE  in tema di governance dei sistemi di gestione e controllo degli interventi di politica comunitaria.
  • Programma per la dismissione dei beni mobili dello Stato: l'art. 1, comma 19, del D.L. 95/2012, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A. per la realizzazione di un programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione dei beni mobili delle amministrazioni, anche mediante l'impiego di strumenti telematici e del sistema informatico di e-procurement. Con decreto MEF del 22 dicembre 2014 sono state individuate le prime modalità per la realizzazione del Programma  nei confronti dell’Amministrazione della Difesa.
  • Consip soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili: D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27. Nomina con Decreto del Capo della Protezione Civile 2 marzo 2020, n. 666 come modificato dal Decreto del Capo della Protezione civile 5 marzo 2020, n. 741.  
  • Realizzazione della riforma “Recovery Procurement Platform” prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): l’art. 11, comma 1, del D.L. 77/2021 prevede la realizzazione, da parte di Consip, di: (i) contratti/accordi quadro e servizi di supporto tecnico messi a disposizione delle PA; (ii) programma di informazione, formazione e tutoraggio su procedure di acquisto e progettualità; (iii) evoluzione del sistema nazionale di e-procurement e rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa delle PA.