06 Dicembre 2017

In merito alla dichiarazione stampa rilasciata, in data 5 dicembre 2017, dal Senatore M5S Gianluca Castaldi - relativamente alla gara denominata “servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi cofinanziati dall’Unione Europea” (in seguito “gara AdA”), per la quale i concorrenti aggiudicatari sono stati recentemente sanzionati con provvedimento Agcm - Consip informa che l’istruttoria dell’Agcm è stata avviata a seguito della segnalazione effettuata dalla stessa Consip nel mese di dicembre 2015, all’esito dell’apertura delle offerte economiche della gara ADA, con cui era stata evidenziata all’Autorità la presenza di “indizi di potenziali criticità concorrenziali anche alla luce delle indicazioni fornite da codesta Autorità nel proprio Vademecum nonché dal documento a cura dell’OECD “Linee guida per la lotta contro le turbative d’asta negli appalti pubblici” citato nel Vademecum medesimo”. Inoltre, come riconosciuto dalla stessa Autorità, “Nel corso del procedimento Consip ha fornito numerose informazioni” (cfr. punto 187 del provvedimento), facendosi parte attiva nella ricerca di eventuali illegittimità.

Si precisa che - stante la natura della gara, finalizzata alla stipula di una pluralità di contratti da parte delle PA beneficiarie (in cui Consip ha agito solo come stazione appaltante su delega delle stesse) - sono le amministrazioni beneficiarie a firmare i contratti esecutivi e a far valere eventuali risoluzioni contrattuali.

Infine, si sottolinea come Consip, durante la procedura di gara, abbia operato nel pieno rispetto del Vademecum dell’AGCM: non era nel potere di Consip interrompere la procedura di aggiudicazione della gara all’emergere del sospetto di intesa anticoncorrenziale, posto che nello stesso Vademecum si chiarisce che lesegnalazioni non devono essere assolutamente intese come manifestazioni di una raggiunta consapevolezza, da parte della stazione appaltante, dell’esistenza di criticità concorrenziali nell’ambito di una propria procedura di gara. Tali segnalazioni pertanto non giustificano in alcun modo l’interruzione della procedura né, tanto meno, la rinuncia ad assegnare la commessa all’aggiudicatario. Sulla base della segnalazione inviata da una stazione appaltante, l’AGCM, dopo i necessari controlli e tenuto conto di altre analoghe segnalazioni, può raggiungere il convincimento che vi siano elementi sufficienti per l’avvio di un procedimento istruttorio. Ma sarà solo al termine di questo procedimento che potrà essere accertata l’effettiva presenza di una condotta lesiva del diritto antitrust”.